Art. 13
Tasso di cofinanziamento
In vigore dal 29 apr 2021
Tasso di cofinanziamento
1. Il Fondo finanzia fino al 100 % dei costi ammissibili delle attività di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 190 del regolamento finanziario.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
per le attività di cui all’, paragrafo 3, lettera e), il sostegno da parte del Fondo non supera il 20 % dei costi ammissibili;
b)
per le attività di cui all’, paragrafo 3, lettere f), g) e h), il sostegno da parte del Fondo non supera l’80 % dei costi ammissibili.
3. Per le azioni di sviluppo i tassi di finanziamento sono maggiorati nei seguenti casi:
a)
un’azione sviluppata nell’ambito di un progetto della PESCO, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio (25), può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali;
b)
un’attività può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, di cui alla presente lettera, se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell’attività è destinato alle PMI con sede in Stati membri o in paesi associati e partecipanti all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.
Il tasso di finanziamento può essere maggiorato dei punti percentuali equivalenti alla percentuale dei costi totali ammissibili dell’attività destinata alle PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati in cui hanno sede i destinatari che non sono PMI e che partecipano all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali.
Il tasso di finanziamento può essere maggiorato dei punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale dei costi totali ammissibili dell’attività destinata alle PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui sono hanno sede i destinatari che non sono PMI e che partecipano all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento;
c)
un’attività può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % dei costi totali ammissibili dell’attività è destinato a «mid-caps» con sede in Stati membri o in paesi associati.
L’aumento complessivo del tasso di finanziamento di un’attività in applicazione delle lettere a), b) e c) non supera i 35 punti percentuali.
Il sostegno da parte del Fondo, comprensivo dei tassi di finanziamento maggiorati, non supera il 100 % dei costi ammissibili dell’azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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