Art. 12
Criteri di attribuzione
In vigore dal 29 apr 2021
Criteri di attribuzione
Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:
a)
contributo all’eccellenza o al potenziale innovativo nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell’azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie per la difesa esistenti;
b)
contributo all’innovazione e allo sviluppo tecnologico dell’industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l’azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l’applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa, evitando al contempo inutili duplicazioni;
c)
contributo alla competitività dell’industria europea della difesa, dimostrando che l’azione proposta è inconfutabilmente bilanciata tra efficienza sotto il profilo dei costi ed efficacia, creando in tal modo nuove opportunità di mercato in tutta l’Unione e al di fuori di essa e accelerando la crescita delle società in tutta l’Unione;
d)
contributo all’autonomia della EDTIB, anche aumentando la non dipendenza da fonti esterne all’Unione e rafforzando la sicurezza dell’approvvigionamento, nonché agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione in linea con le priorità di cui all’;
e)
contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici con sede negli Stati membri o in paesi associati, in particolare PMI e «mid-caps» la cui partecipazione all’azione è sostanziale, in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento, e che hanno sede negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui hanno sede i soggetti giuridici che cooperano nell’ambito di un consorzio che non sono PMI o «mid-caps»;
f)
qualità ed efficienza dell’esecuzione dell’azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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