Art. 10 · Azioni ammissibili

Art. 10

Azioni ammissibili

In vigore dal 29 apr 2021
Azioni ammissibili 1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’ sono ammissibili al finanziamento. 2.   Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l’uso delle informazioni preesistenti necessarie per eseguire l’azione di modernizzazione non sia sottoposto ad alcuna restrizione, da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, tale da rendere impossibile l’esecuzione dell’azione. 3.   Le azioni ammissibili riguardano una o più delle seguenti attività: a) attività intese a creare, sostenere e migliorare conoscenze, prodotti e tecnologie, comprese le tecnologie innovative per la difesa, che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa; b) attività intese a migliorare l’interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, ad acquisire la padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie per la difesa; c) studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di prodotti, tecnologie, processi, servizi e soluzioni nuovi o aggiornati; d) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata tale progettazione, incluse le prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo; e) il prototipo di sistema di un prodotto, un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa; f) il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa; g) la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa; h) la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa; i) lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l’efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa; 4.   L’azione è effettuata da soggetti giuridici che cooperano nell’ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici idonei, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Per l’intero periodo in cui è eseguita l’azione, almeno tre di tali soggetti giuridici idonei con sede in almeno due diversi Stati membri o paesi associati non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda. 5.   Il paragrafo 4 non si applica alle azioni relative alle tecnologie innovative per la difesa o alle attività di cui al paragrafo 3, lettera c). 6.   Le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non sono ammissibili al sostegno del Fondo. Inoltre, le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare attacchi contro esseri umani non sono ammissibili al sostegno del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi.
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