Art. 9 · Dotazione finanziaria

Art. 9

Dotazione finanziaria

In vigore dal 29 apr 2021
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 7 588 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente: a) 2 226 914 000 EUR per l’obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni; b) 2 061 956 000 EUR per l’obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale; c) 1 649 566 000 EUR per l’obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia; d) 577 347 000 EUR per l’obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate; e) 1 072 217 000 EUR per l’obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità. 3.   L’importo di cui al paragrafo 1 può inoltre finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del Programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, anche tramite l’utilizzo di sistemi informatici istituzionali. 4.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. 5.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri interessati, essere trasferite al Programma alle condizioni di cui alla pertinente disposizione del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, anche al fine di integrare le sovvenzioni accordate a un’azione fino al 100 % del costo totale ammissibile, laddove possibile, fatti salvi il principio di cofinanziamento di cui all’articolo 190 del regolamento finanziario e le norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione dispone tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. 6.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 5 del presente articolo, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alla pertinente disposizione del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. 7.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo limitato, le azioni sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
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