Art. 6 · Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia

Art. 6

Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia

In vigore dal 29 apr 2021
Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia 1.   Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia persegue gli obiettivi operativi seguenti: a) sostenere lo sviluppo e l’acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, insieme agli Stati membri, al fine di pervenire a un elevato livello comune di cibersicurezza sul piano europeo, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, assicurando nel contempo l’autonomia strategica dell’Unione; b) sostenere lo sviluppo e l’impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza, nonché la condivisione e l’integrazione delle migliori prassi; c) garantire un’ampia implementazione di soluzioni di cibersicurezza efficaci e all’avanguardia in tutti i settori economici europei, prestando una particolare attenzione alle autorità pubbliche e alle PMI; d) rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), anche attraverso misure volte al sostegno dell’adozione delle migliori prassi in materia di cibersicurezza; e) migliorare la resilienza agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, sostenere le organizzazioni pubbliche e private nel conseguimento di livelli basilari di cibersicurezza, ad esempio mediante l’introduzione di crittografia end-to-end dei dati e aggiornamenti del software; f) migliorare la cooperazione tra il settore civile e il settore della difesa per quanto riguarda i progetti, i servizi, le competenze e le applicazioni a duplice uso nell’ambito della cibersicurezza, in conformità di un regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento («regolamento relativo al Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza»). 2.   Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 sono attuate principalmente attraverso il Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento in conformità del regolamento relativo al Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:694:oj#art-6