Art. 4 · Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni

Art. 4

Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni

In vigore dal 29 apr 2021
Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni 1.   L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni persegue gli obiettivi operativi seguenti: a) implementare, coordinare a livello dell’Unione e operare nell’Unione un’infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala integrata, orientata alla domanda, guidata dalle applicazioni e di prim’ordine, facilmente accessibile agli utenti pubblici e privati, in particolare alle PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui si trovano, e facilmente accessibili per finalità di ricerca, conformemente al regolamento (UE) 2018/1488; b) implementare tecnologia pronta per l’uso operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell’Unione per l’HPC che comprenda vari aspetti dei segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali, con un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati; c) implementare e operare un’infrastruttura post-esascala, compresa l’integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e infrastrutture di ricerca in ambito informatico; incoraggiare lo sviluppo nell’Unione degli hardware e dei software necessari per tale implementazione. 2.   Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 1 sono attuate principalmente attraverso l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo istituita dal regolamento (UE) 2018/1488.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:694:oj#art-4