Art. 29
Informazione, comunicazione, pubblicità, sostegno alle politiche e diffusione
In vigore dal 29 apr 2021
Informazione, comunicazione, pubblicità, sostegno alle politiche e diffusione
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Programma, sulle azioni svolte a titolo del Programma e sui risultati ottenuti. La Commissione garantisce inoltre che sia fornita un’informazione integrata e che essa raggiunga i potenziali richiedenti ai finanziamenti dell’Unione nel settore digitale.
Le risorse finanziarie destinate al Programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’.
3. Il Programma fornisce sostegno all’elaborazione delle politiche, alla divulgazione, alla sensibilizzazione e alla diffusione delle azioni collegate al Programma e promuove la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori di cui agli articoli da 4 a 8.
Storico versioni
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