Art. 25 · Sorveglianza e rendicontazione

Art. 25

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 29 apr 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Gli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione del Programma e per la rendicontazione dei progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, figurano nell’allegato II. 2.   La Commissione stabilisce una metodologia per fornire indicatori in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali di cui all’, paragrafo 1. 3.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del Programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II con riguardo agli indicatori misurabili, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. 4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del Programma, cosicché i risultati siano idonei per un’analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate. A tale fine, sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se necessario, agli Stati membri. 5.   Sono utilizzate nella massima misura possibile, in quanto indicatori di contesto, le statistiche ufficiali dell’UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. La Commissione consulta gli istituti nazionali di statistica e li coinvolge, insieme a Eurostat, nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per sorvegliare l’attuazione del Programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:694:oj#art-25