Art. 17
Azioni ammissibili
In vigore dal 29 apr 2021
Azioni ammissibili
1. Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli da 3 a 8 sono ammissibili al finanziamento.
2. I criteri di ammissibilità per le azioni da svolgere nell’ambito del Programma sono definiti nei programmi di lavoro.
Storico versioni
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