Art. 98 · Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

Art. 98

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 28 apr 2021
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l’Unione accordi internazionali in tal senso. 2.   Nell’ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’, sono elaborati accordi che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati e delle organizzazioni internazionali interessate ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto. Se del caso, includono altresì disposizioni relative allo scambio di informazioni classificate con paesi terzi e organizzazioni internazionali e alla protezione di tali informazioni. Tali disposizioni sono subordinate all’approvazione preliminare della Commissione. 3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell’Agenzia. 4.   La Commissione provvede affinché l’Agenzia, nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, agisca nell’ambito del suo mandato e del quadro istituzionale esistente concludendo un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-98