Art. 98
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
In vigore dal 28 apr 2021
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l’Unione accordi internazionali in tal senso.
2. Nell’ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’, sono elaborati accordi che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati e delle organizzazioni internazionali interessate ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto. Se del caso, includono altresì disposizioni relative allo scambio di informazioni classificate con paesi terzi e organizzazioni internazionali e alla protezione di tali informazioni. Tali disposizioni sono subordinate all’approvazione preliminare della Commissione.
3. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell’Agenzia.
4. La Commissione provvede affinché l’Agenzia, nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, agisca nell’ambito del suo mandato e del quadro istituzionale esistente concludendo un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo.
Storico versioni
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