Art. 92
Accordo di sede e convenzioni di accoglienza degli uffici locali
In vigore dal 28 apr 2021
Accordo di sede e convenzioni di accoglienza degli uffici locali
1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro ospitante in cui è ubicata la sede dell’Agenzia e alle strutture che quest’ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede. L’accordo di sede è concluso fra l’Agenzia e lo Stato membro interessato in cui è ubicata la sede dell’Agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione.
2. Ove necessario per il funzionamento di un ufficio locale dell’Agenzia istituito in conformità dell’, paragrafo 2, è conclusa una convenzione di accoglienza tra l’Agenzia e lo Stato membro interessato in cui è ubicato l’ufficio locale, previa approvazione del consiglio di amministrazione.
3. Gli Stati membri ospitanti dell’Agenzia garantiscono le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
Storico versioni
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