Art. 9 · Proprietà e uso dei beni

Art. 9

Proprietà e uso dei beni

In vigore dal 28 apr 2021
Proprietà e uso dei beni 1.   Salvo quanto disposto al paragrafo 2, l’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma. A tal fine la Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono creare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano all’Unione la proprietà di tali beni. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma qualora le attività che possono creare o sviluppare tali beni: a) siano effettuate facendo seguito a sovvenzioni o premi interamente finanziati dall’Unione; b) non siano finanziate interamente dall’Unione; o c) siano relative allo sviluppo, alla produzione o all’uso di ricevitori PRS che contengono ICUE o di componenti di tali ricevitori. 3.   La Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà opportuno per tali beni e, per quanto riguarda il presente articolo, paragrafo 2, lettera c), assicurino che l’Unione possa utilizzare i ricevitori PRS conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE. 4.   La Commissione si adopera per concludere contratti, accordi o altre intese con terze parti per quanto riguarda: a) i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma; b) l’acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali e immateriali necessari per l’attuazione del programma. 5.   La Commissione garantisce, mediante un opportuno quadro normativo, l’utilizzo ottimale dei beni materiali o immateriali di cui ai paragrafi 1 e 2 di proprietà dell’Unione. 6.   Qualora i beni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione gestisce tali diritti nel modo più efficace possibile tenendo conto: a) della necessità di proteggere e valorizzare i beni; b) degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti; c) della necessità di sviluppare armoniosamente i mercati e le nuove tecnologie; e d) della necessità di garantire la continuità dei servizi forniti dalle componenti del programma. La Commissione garantisce in particolare che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti di proprietà intellettuale a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti, incluso al creatore della proprietà intellettuale, e che l’Agenzia possa liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento. L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’, paragrafo 4, o gli accordi di contributo di cui all’, paragrafo 1, contengono le disposizioni pertinenti per consentire l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale di cui al primo comma del presente paragrafo da parte dell’ESA e delle altre entità incaricate ove necessario per l’espletamento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento e definiscono le condizioni di tale utilizzo.
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