Art. 89 · Nomina e mandato del direttore esecutivo

Art. 89

Nomina e mandato del direttore esecutivo

In vigore dal 28 apr 2021
Nomina e mandato del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è assunto come membro temporaneo del personale dell’Agenzia conformemente all’, lettera a), del regime. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all’esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse. Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore esecutivo può essere invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 2.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine di tale mandato la Commissione procede a una valutazione dell’operato del direttore esecutivo, tenendo conto dei futuri compiti e delle sfide che l’Agenzia dovrà affrontare. Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni. Ogni decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa successivamente a una procedura di selezione per il medesimo incarico. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima di tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri. 3.   Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a uno scambio di opinioni sui lavori e le prospettive dell’Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennali e annuali. Tale scambio di opinioni non verte su questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II.
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