Art. 84
Bilancio dell’Agenzia
In vigore dal 28 apr 2021
Bilancio dell’Agenzia
1. Fatte salve altre risorse e contributi, le entrate dell’Agenzia comprendono un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio dell’Unione in modo da garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese. L’Agenzia può beneficiare di sovvenzioni ad hoc a titolo del bilancio dell’Unione.
2. Le spese dell’Agenzia comprendono le spese amministrative, quelle relative al personale e all’infrastruttura, i costi operativi e le spese connesse al funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, e quelle relative ai contratti e agli accordi conclusi dall’Agenzia per svolgere i compiti affidati a essa.
3. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
4. Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, evidenziando la distinzione tra gli elementi del progetto di stato di previsione relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell’Agenzia. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza può redigere lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell’organico.
5. Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta collaborazione con il comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l’Agenzia ha stipulato accordi conformemente all’ un progetto di documento unico di programmazione comprendente, tra l’altro, uno stato di previsione, un progetto di tabella dell’organico e un programma di lavoro annuale provvisorio.
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione delle entrate e delle spese al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea. La Commissione deve sottoporre il progetto di bilancio generale all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 TFUE.
9. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’Agenzia e adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.
10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Il bilancio diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.
11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrebbe conseguenze economiche significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
12. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio abbia comunicato la sua intenzione di emettere un parere, esso trasmette il suo parere al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:696:oj#art-84