Art. 75 · Riunioni del consiglio di amministrazione

Art. 75

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 28 apr 2021
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, salvo decisione contraria del presidente. Il direttore esecutivo non ha diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene riunioni ordinarie con cadenza periodica, almeno due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. 5.   Ove la discussione riguardi l’uso di infrastrutture nazionali sensibili, i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in base al principio della necessità di conoscere. Tuttavia, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e i rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le situazioni in cui può essere applicata tale procedura. 6.   L’Agenzia svolge la funzione di segretariato del consiglio di amministrazione.
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