Art. 73 · Consiglio di amministrazione

Art. 73

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 28 apr 2021
Consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto. 2.   Il presidente o il vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza, un rappresentante del Consiglio, un rappresentante dell’alto rappresentante e un rappresentante dell’ESA sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori per le questioni che li riguardano direttamente, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione. 3.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. 4.   Ciascuno Stato membro nomina un membro e un supplente del consiglio di amministrazione, tenendo conto delle loro conoscenze nell’ambito dei compiti dell’Agenzia e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività del consiglio di amministrazione, il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione. 5.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile. 6.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all’ e sono conformi al regolamento interno del consiglio di amministrazione. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto.
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