Art. 67 · Infrastruttura e funzionamento del segmento di terra

Art. 67

Infrastruttura e funzionamento del segmento di terra

In vigore dal 28 apr 2021
Infrastruttura e funzionamento del segmento di terra 1.   Il segmento di terra comprende l’infrastruttura necessaria a consentire la fornitura di servizi agli utenti GOVSATCOM conformemente all’, in particolare i poli GOVSATCOM alla cui acquisizione si provvede nell’ambito di tale componente al fine di creare un collegamento tra gli utenti GOVSATCOM e i fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare. Il segmento di terra e il suo funzionamento rispettano i requisiti di sicurezza generali di cui all’, paragrafo 2, definiti per GOVSATCOM. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l’ubicazione dell’infrastruttura del segmento di terra. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di decidere di non ospitare siffatte infrastrutture.
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