Art. 58 · Quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST

Art. 58

Quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST

In vigore dal 28 apr 2021
Quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST 1.   Ogni Stato membro che abbia presentato una proposta congiunta che sia stata ritenuta conforme dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, o che sia stata selezionata dalla Commissione a norma della procedura di cui all’, paragrafo 3, designa come rappresentante un organismo nazionale costituente stabilito sul suo territorio. L’organismo nazionale costituente designato è un’autorità pubblica di uno Stato membro o un organismo incaricato dell’esercizio di tale autorità pubblica. 2.   Gli organismi nazionali costituenti designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo concludono un accordo che crea un partenariato SST («accordo di partenariato SST») e stabilisce le norme e i meccanismi per la loro cooperazione per l’esecuzione delle attività di cui all’. In particolare l’accordo di partenariato SST comprende gli elementi di cui alle lettere c), d) ed e) dell’, paragrafo 1, e l’istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l’attuazione delle disposizioni sull’utilizzo e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST. 3.   Gli organismi nazionali costituenti sviluppano servizi SST dell’Unione di elevata qualità conformemente a un piano pluriennale, a pertinenti indicatori chiave di prestazione e ai requisiti degli utenti, sulla base delle attività dei gruppi di esperti di cui al paragrafo 6 del presente articolo. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il piano pluriennale e gli indicatori chiave di prestazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 4.   Gli organismi nazionali costituenti mettono in rete i sensori esistenti e gli eventuali sensori futuri, in modo da gestirli in modo coordinato e ottimizzato al fine di stabilire e di mantenere aggiornato un catalogo comune europeo, lasciando impregiudicate le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. 5.   Gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST effettuano l’accreditamento di sicurezza sulla base dei requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 2. 6.   Gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST designano gruppi di esperti responsabili di questioni specifiche relative alle diverse attività SST. I gruppi di esperti sono organismi permanenti istituiti dagli organismi nazionali costituenti degli Stati membri che li hanno designati, che provvedono alla loro gestione e al loro personale, e possono comprendere esperti da tutti gli organismi nazionali costituenti. 7.   Gli organismi nazionali costituenti e i gruppi di esperti garantiscono la protezione dei dati SST, delle informazioni SST e dei servizi SST. 8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST. Tali norme riguardano anche l’inclusione in una fase successiva di uno Stato membro nell’ambito di un partenariato SST nel momento in cui diventa parte dell’accordo di partenariato SST di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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