Art. 47 · Misure di esecuzione per Galileo ed EGNOS

Art. 47

Misure di esecuzione per Galileo ed EGNOS

In vigore dal 28 apr 2021
Misure di esecuzione per Galileo ed EGNOS Ove necessario per il corretto funzionamento di Galileo e EGNOS e per la loro adozione da parte del mercato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, se del caso le misure necessarie per: a) gestire e ridurre i rischi connessi al funzionamento di Galileo ed EGNOS, in particolare al fine di garantire la continuità dei servizi; b) definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare l’attuazione di Galileo ed EGNOS; c) determinare l’ubicazione dei centri appartenenti all’infrastruttura di terra di Galileo ed EGNOS conformemente ai requisiti di sicurezza e secondo un processo aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento; d) determinare le specifiche tecniche e operative relative ai servizi di cui all’, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), e all’, paragrafo 2, lettera c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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