Art. 42 · Ruolo degli Stati membri nell’accreditamento di sicurezza

Art. 42

Ruolo degli Stati membri nell’accreditamento di sicurezza

In vigore dal 28 apr 2021
Ruolo degli Stati membri nell’accreditamento di sicurezza 1.   Gli Stati membri trasmettono al comitato di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell’accreditamento di sicurezza. 2.   Di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e sotto la loro supervisione, gli Stati membri consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal comitato di accreditamento di sicurezza di accedere a qualsiasi informazione e a tutte le zone e siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, incluso ai fini delle ispezioni, delle prove e degli audit relativi alla sicurezza decisi dal comitato di accreditamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all’, lettera h). Tale accesso avviene senza discriminazioni basate sulla cittadinanza nei confronti dei cittadini degli Stati membri. 3.   Le prove e gli audit di cui paragrafo 2 sono effettuati conformemente ai seguenti principi: a) si sottolinea l’importanza della sicurezza e della gestione efficiente dei rischi presso le entità ispezionate; b) si raccomandano contromisure per attenuare l’impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate; 4.   Ciascuno Stato membro è responsabile individualmente della concezione di un modello per il controllo degli accessi che delinei o elenchi tutte le zone o tutti i siti da accreditare. Il modello per il controllo degli accessi è preventivamente concordato tra gli Stati membri e il comitato di accreditamento di sicurezza, in modo da garantire che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di controllo degli accessi. 5.   Gli Stati membri sono responsabili, a livello locale, dell’accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio e che fanno parte della zona di accreditamento di sicurezza per le componenti del programma e riferiscono, a tal fine, al comitato di accreditamento di sicurezza.
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