Art. 34
Governance della sicurezza
In vigore dal 28 apr 2021
Governance della sicurezza
1. La Commissione, nell’ambito delle sue competenze e con il sostegno dell’Agenzia, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:
a)
la protezione dell’infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici, incluse le interferenze con i flussi di dati;
b)
il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia;
c)
lo sviluppo e la conservazione all’interno dell’Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite;
d)
la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna delle componenti del programma. In base a tali analisi determina, entro la fine del 2023 e mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna delle componenti del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell’impatto di tali requisiti sul corretto funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente, e tiene conto dei rischi in materia di cibersicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione comunica un elenco indicativo degli atti di esecuzione da trasmettere al comitato del programma e che dovranno essere discussi da quest’ultimo nella sua configurazione di sicurezza. L’elenco è accompagnato da un calendario indicativo per la trasmissione di tali atti di esecuzione.
3. L’entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile della sicurezza operativa di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative, e monitora la loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nel caso di Galileo ed EGNOS, tale entità è l’Agenzia, conformemente all’.
4. In base a tali analisi del rischio e della minaccia, la Commissione individua, ove opportuno, una struttura incaricata di monitorare la sicurezza e seguire le istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698. Tale struttura opera in conformità dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 2. Nel caso di Galileo, tale struttura è il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo.
5. L’Agenzia:
a)
garantisce l’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma in conformità del capo II del presente titolo e fatte salve le competenze degli Stati membri;
b)
garantisce il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e alle istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698;
c)
esegue i compiti che le sono assegnati a norma della decisione n. 1104/2011/UE;
d)
mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e fornisce le informazioni necessarie a eseguire i suoi compiti a norma del presente regolamento.
6. Al fine di garantire la protezione delle infrastrutture di terra che sono parte integrante del programma e che sono ubicate nel loro territorio, gli Stati membri:
a)
adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per:
i)
la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (44); e
ii)
la protezione delle loro infrastrutture critiche nazionali;
b)
eseguono i compiti di accreditamento di sicurezza di cui all’ del presente regolamento.
7. I soggetti coinvolti nel programma adottano tutte le misure necessarie, anche alla luce dei problemi individuati nelle analisi del rischio, per garantire la sicurezza del programma.
Storico versioni
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