Art. 31 · Accordo quadro relativo al partenariato finanziario

Art. 31

Accordo quadro relativo al partenariato finanziario

In vigore dal 28 apr 2021
Accordo quadro relativo al partenariato finanziario 1.   L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’, paragrafo 4: a) definisce chiaramente i ruoli, le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell’Agenzia e dell’ESA per quanto riguarda ciascuna delle componenti del programma e i necessari meccanismi di coordinamento e di controllo; b) impone all’ESA l’obbligo di applicare le norme di sicurezza dell’Unione stabilite negli accordi in materia di sicurezza conclusi dall’Unione e le sue istituzioni e agenzie con l’ESA, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione delle informazioni classificate; c) stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all’ESA, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, inclusa l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di appalti, quando assegna appalti a nome e per conto dell’Unione, o l’applicazione delle norme dell’entità incaricata conformemente all’articolo 154 del regolamento finanziario, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di prestazione, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e al regolamento finanziario; d) stabilisce che, ogniqualvolta l’Agenzia o l’ESA istituisce una commissione per la valutazione delle offerte per un appalto svolto nell’ambito dell’accordo relativo al partenariato finanziario quadro, gli esperti della Commissione e, se del caso, dell’altra entità incaricata partecipino in qualità di membri alle riunioni del comitato di valutazione delle offerte. Tale partecipazione non pregiudica l’indipendenza tecnica della commissione per la valutazione delle offerte; e) stabilisce le misure di sorveglianza e controllo, che comprendono, in particolare, i) un sistema di previsione dei costi; ii) la trasmissione sistematica di informazioni alla Commissione o, se del caso, all’Agenzia sui costi e sul calendario; e, iii) in caso di differenza tra bilanci, esecuzione e calendario previsti, interventi correttivi che garantiscano l’esecuzione dei compiti nei limiti delle risorse assegnate; f) stabilisce i principi per la remunerazione dell’ESA per ciascuna delle componenti del programma, che deve essere commisurata alle condizioni di attuazione delle azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità e che, ove opportuno, deve essere basata sulle prestazioni; la remunerazione copre soltanto le spese generali che sono associate alle attività affidate dall’Unione all’ESA; g) stabilisce che l’ESA adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell’Unione e il rispetto delle decisioni adottate dalla Commissione per ciascuna delle componenti in applicazione del presente regolamento. 2.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in modo esaustivo dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario con largo anticipo rispetto alla sua conclusione e alla sua attuazione. 3.   Nell’ambito dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i compiti di cui all’, paragrafi 2 e 3, sono affidati all’Agenzia e i compiti di cui all’, paragrafo 1, sono affidati all’ESA, mediante accordi di contributo. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la decisione di contributo in relazione agli accordi di contributo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in modo esaustivo degli accordi di contributo con largo anticipo rispetto alla loro conclusione e alla loro attuazione.
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