Art. 30
Ruolo dell’ESA
In vigore dal 28 apr 2021
Ruolo dell’ESA
1. A condizione che l’interesse dell’Unione sia tutelato, all’ESA sono affidati i seguenti compiti:
a)
per quanto riguarda Copernicus:
i)
coordinamento della componente spaziale e della relativa attuazione ed evoluzione;
ii)
progettazione, sviluppo e costruzione dell’infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura e il relativo appalto, ad eccezione dei casi in cui tali operazioni siano svolte da altre entità; e,
iii)
ove opportuno, fornitura di accesso ai dati di terzi;
b)
per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi e progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e di satelliti, comprese le prove e la convalida;
c)
per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo upstream negli ambiti di competenza dell’ESA.
2. Sulla base di una valutazione della Commissione, all’ESA possono essere affidati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, a condizione che tali compiti non duplichino le attività svolte da un’altra entità incaricata nell’ambito del programma e mirino a migliorare l’efficienza dell’attuazione delle attività del programma.
3. Fatto salvo l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’, la Commissione o l’Agenzia possono chiedere all’ESA di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento, in base a condizioni reciprocamente concordate.
Storico versioni
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