Art. 27 · Ruolo degli Stati membri

Art. 27

Ruolo degli Stati membri

In vigore dal 28 apr 2021
Ruolo degli Stati membri 1.   Gli Stati membri possono partecipare al programma. Gli Stati membri che partecipano al programma contribuiscono con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione dell’Unione i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che sono in loro possesso o si trovano sul loro territorio, anche garantendo l’accessibilità e l’utilizzo efficienti e privi di ostacoli dei dati in situ Copernicus e collaborando con la Commissione al fine di migliorare la disponibilità dei dati Copernicus in situ richiesti dal programma, tenendo conto delle licenze e degli obblighi applicabili. 2.   La Commissione può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri qualora tali organizzazioni siano state designate dallo Stato membro interessato. La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   In talune circostanze debitamente giustificate, per i compiti di cui all’ l’Agenzia può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri, laddove tali organizzazioni siano state designate dagli Stati membri interessati. 4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del programma, anche mediante un contributo alla protezione, al livello appropriato, delle frequenze necessarie per tale programma. 5.   Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma. 6.   Ove possibile, il contributo degli Stati membri al forum degli utenti di cui all’, paragrafo 6, si basa su una consultazione sistematica e coordinata delle comunità di utenti finali a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda Galileo, EGNOS e Copernicus. 7.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano al fine di sviluppare la componente in situ di Copernicus e i servizi di calibrazione a terra necessari per la diffusione dei sistemi spaziali e al fine di agevolare lo sfruttamento di tutto il potenziale dei set di dati in situ di Copernicus e di riferimento, sulla base della capacità esistenti. 8.   Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all’, paragrafo 6.
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