Art. 22 · Finanziamento cumulativo e alternativo

Art. 22

Finanziamento cumulativo e alternativo

In vigore dal 28 apr 2021
Finanziamento cumulativo e alternativo 1.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni, se sono conformi alle seguenti condizioni cumulative: a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma; b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; c) non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
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