Art. 19
Inviti congiunti a presentare proposte per le sovvenzioni
In vigore dal 28 apr 2021
Inviti congiunti a presentare proposte per le sovvenzioni
1. La Commissione o un’entità incaricata nel contesto del programma può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con entità, organismi o persone di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Nel caso di inviti congiunti di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
si applicano le norme di cui al titolo VIII del regolamento finanziario;
b)
le procedure di valutazione coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte;
c)
i comitati di valutazione si conformano all’articolo 150 del regolamento finanziario.
3. La convenzione di sovvenzione specifica il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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