Art. 18
Sovvenzioni e premi
In vigore dal 28 apr 2021
Sovvenzioni e premi
1. L’Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
2. In deroga all’articolo 181, paragrafo 6, del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l’ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l’azione.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somme forfettarie o costi unitari se previsto nel programma di lavoro di cui all’.
4. In deroga all’articolo 204 del regolamento finanziario, l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi non è superiore a 200 000 EUR.
Storico versioni
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