Art. 17 · Subappalto

Art. 17

Subappalto

In vigore dal 28 apr 2021
Subappalto 1.   Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le PMI e le start-up e la loro partecipazioni transfrontaliera, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l’autonomia dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente di subappaltare parte dell’appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell’offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati. 2.   L’offerente giustifica qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1. 3.   Per gli appalti di valore superiore a 10 milioni di EUR, l’amministrazione aggiudicatrice mira a garantire che almeno il 30 % del valore dell’appalto sia subappaltato tramite bandi di gara competitivi a vari livelli di subappalto a società al di fuori del gruppo dell’offerente principale, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI. La Commissione informa il comitato del programma di cui all’, paragrafo 1, in merito al rispetto di tale obiettivo per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.
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