Art. 14
Principi per l’aggiudicazione degli appalti
In vigore dal 28 apr 2021
Principi per l’aggiudicazione degli appalti
1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti ai fini del programma l’amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai seguenti principi:
a)
promuovere in tutti gli Stati membri, in tutta l’Unione e nell’intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile degli operatori economici, in particolare delle start-up, dei nuovi operatori e delle PMI, anche in caso di subappalto degli offerenti;
b)
assicurare una concorrenza efficace ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi;
c)
in deroga all’articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi e del loro calendario;
d)
applicare i principi di concorrenza leale e accesso aperto lungo l’intera catena dell’approvvigionamento industriale, indicendo gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e le procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità, comprese le PMI e le start-up;
e)
rafforzare l’autonomia dell’Unione, in particolare sul piano tecnologico;
f)
rispettare i requisiti di sicurezza delle componenti del programma e contribuire alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;
g)
promuovere la continuità e l’affidabilità dei servizi;
h)
soddisfare opportuni criteri sociali e ambientali.
2. Il comitato per gli appalti, all’interno della Commissione, esamina le procedure di aggiudicazione degli appalti relative a tutte le componenti del programma e controlla l’esecuzione contrattuale del bilancio dell’Unione delegato alle entità incaricate. Se del caso, è invitato un rappresentante di ciascuna delle entità incaricate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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