Art. 110 · Disposizioni transitorie e continuità dei servizi dopo il 2027

Art. 110

Disposizioni transitorie e continuità dei servizi dopo il 2027

In vigore dal 28 apr 2021
Disposizioni transitorie e continuità dei servizi dopo il 2027 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e della decisione n. 541/2014/UE, che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. In particolare il consorzio istituito ai sensi dell’, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE fornisce i servizi SST fino a 3 mesi dopo la firma da parte degli organismi nazionali costituenti dell’accordo di partenariato SST di cui all’ del presente regolamento. 2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e della decisione n. 541/2014/UE. 3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all’ al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché le spese a copertura delle attività operative critiche e della fornitura di servizi, anche attraverso l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e gli accordi di contributo.
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