Art. 11
Bilancio
In vigore dal 28 apr 2021
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e per la copertura dei rischi associati è di 14,880 miliardi di EUR a prezzi correnti.
La ripartizione dell’importo di cui al primo comma si compone delle seguenti categorie di spesa:
a)
per Galileo ed EGNOS: 9,017 miliardi di EUR;
b)
per Copernicus: 5,421 miliardi di EUR;
c)
per SSA e GOVSATCOM: 0,442 miliardi di EUR.
2. La Commissione può trasferire i finanziamenti tra le categorie di spesa di cui al paragrafo 1 del presente articolo fino a un massimale del 7,5 % della categoria di spesa che riceve i finanziamenti o della categoria che li fornisce. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, trasferire i finanziamenti tra le categorie di spesa di cui al paragrafo 1 del presente articolo laddove tale trasferimento superi un importo complessivo superiore al 7,5 % dell’importo assegnato alla categoria di spesa che riceve i finanziamenti o alla categoria che li fornisce. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
3. Le misure aggiuntive previste all’, paragrafo 2, ovvero le attività di cui agli , sono finanziate a titolo delle componenti del programma.
4. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati al programma coprono tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all’. Tali spese possono coprire:
a)
studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo;
b)
le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell’Unione;
c)
le reti informatiche la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni e le misure di gestione amministrativa, comprese quelle nel campo della sicurezza, attuate dalla Commissione;
d)
l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
5. Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
6. Gli impegni di bilancio relativi al programma per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
7. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membri interessato, al programma alle condizioni di cui all’ del regolamento sulle disposizioni comuni. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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