Art. 104
Protezione dei dati personali e della vita privata
In vigore dal 28 apr 2021
Protezione dei dati personali e della vita privata
1. Il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell’Agenzia, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 (50) e (UE) 2018/1725 (51) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
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