Art. 101
Sorveglianza e rendicontazione
In vigore dal 28 apr 2021
Sorveglianza e rendicontazione
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’ figurano nell’allegato.
2. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all’.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma.
A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
5. Ai fini del paragrafo 1, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione forniscono informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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