Art. 10
Garanzia
In vigore dal 28 apr 2021
Garanzia
1. Fatti salvi gli obblighi imposti dalle disposizioni giuridicamente vincolanti, i servizi, i dati e le informazioni forniti dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi.
2. La Commissione garantisce che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano debitamente informati del paragrafo 1.
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