Art. 9
Il Consiglio europeo per l’innovazione
In vigore dal 28 apr 2021
Il Consiglio europeo per l’innovazione
1. La Commissione istituisce il CEI quale sportello unico gestito a livello centrale per l’attuazione delle azioni nell’ambito del pilastro III «Europa innovativa» correlate al CEI. Il CEI si dedica principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.
Il CEI opera in conformità dei seguenti principi:
a)
evidente valore aggiunto dell’Unione;
b)
autonomia;
c)
capacità di assumere rischi;
d)
efficienza;
e)
efficacia;
f)
trasparenza;
g)
rendicontabilità.
2. Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, inclusi i singoli cittadini, le università, le organizzazioni e le imprese di ricerca (PMI, comprese le start-up, e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione), i singoli beneficiari e i consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le start-up.
3. Il comitato CEI e le caratteristiche di gestione del CEI sono descritti nella decisione (UE) 2021/764.
Storico versioni
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