Art. 9 · Il Consiglio europeo per l’innovazione

Art. 9

Il Consiglio europeo per l’innovazione

In vigore dal 28 apr 2021
Il Consiglio europeo per l’innovazione 1.   La Commissione istituisce il CEI quale sportello unico gestito a livello centrale per l’attuazione delle azioni nell’ambito del pilastro III «Europa innovativa» correlate al CEI. Il CEI si dedica principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale. Il CEI opera in conformità dei seguenti principi: a) evidente valore aggiunto dell’Unione; b) autonomia; c) capacità di assumere rischi; d) efficienza; e) efficacia; f) trasparenza; g) rendicontabilità. 2.   Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, inclusi i singoli cittadini, le università, le organizzazioni e le imprese di ricerca (PMI, comprese le start-up, e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione), i singoli beneficiari e i consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le start-up. 3.   Il comitato CEI e le caratteristiche di gestione del CEI sono descritti nella decisione (UE) 2021/764.
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