Art. 8 · Missioni

Art. 8

Missioni

In vigore dal 28 apr 2021
Missioni 1.   Le missioni sono programmate nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell’ambito di altre parti del programma nonché di azioni complementari svolte nell’ambito di altri programmi dell’Unione. Le missioni permettono soluzioni concorrenti, producendo un valore aggiunto e un impatto a livello paneuropeo. 2.   Le missioni sono definite e attuate conformemente al presente regolamento e al programma specifico, assicurando il coinvolgimento attivo e tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo. Le missioni e i relativi obiettivi, bilancio, traguardi, ambito, indicatori e tappe fondamentali sono specificati nei piani strategici di R&I o nei programmi di lavoro, a seconda del caso. Le valutazioni delle proposte nel quadro delle missioni sono effettuate in conformità dell’. 3.   Durante i primi tre anni del programma, un massimo del 10 % del bilancio annuale del pilastro II è programmato attraverso specifici inviti a presentare proposte per l’attuazione delle missioni. Per gli anni restanti del programma tale percentuale può essere aumentata previa valutazione positiva del processo di selezione e della gestione della missione. La Commissione comunica la quota di bilancio complessiva di ciascun programma di lavoro dedicata alle missioni. 4.   Le missioni: a) ispirandosi agli SDG in fase di progettazione e attuazione, hanno un chiaro contenuto di R&I e un valore aggiunto dell’Unione e contribuiscono a conseguire le priorità e gli impegni dell’Unione e gli obiettivi del programma di cui all’; b) coprono settori di comune interesse europeo, sono inclusive, incoraggiano un ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva di vari tipi di portatori di interessi del settore pubblico e di quello privato, inclusi i cittadini e gli utilizzatori finali, e producono risultati di R&I che potrebbero andare a beneficio di tutti gli Stati membri; c) sono audaci e stimolanti, e hanno quindi grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale, economico, ambientale o strategico; d) indicano una direzione e obiettivi chiari, sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo e hanno una chiara dotazione di bilancio; e) sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi ambiziosi, improntati all’eccellenza e finalizzati a conseguire un impatto, ma realistici, e su attività di ricerca, sviluppo e innovazione; f) hanno la portata e l’entità richieste e mobilitano le risorse necessarie nonché gli ulteriori fondi pubblici e privati richiesti per conseguire i propri risultati; g) stimolano le attività in tutte le discipline (incluse le scienze sociali e umane) e comprendono attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori; h) sono aperte ad approcci e soluzioni multipli ascendenti che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l’importanza di contributi diversi per realizzarle; i) beneficiano di sinergie con altri programmi dell’Unione in modo trasparente, nonché con ecosistemi di innovazione nazionali e, se del caso, regionali. 5.   La Commissione monitora e valuta ciascuna missione in conformità degli e dell’allegato V, compresi i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, per quanto concerne l’attuazione, il monitoraggio e la soppressione graduale delle missioni. Una valutazione delle prime missioni istituite nel quadro del programma è realizzata al più tardi nel 2023 e prima dell’adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione di nuove missioni o al proseguimento, alla cessazione o al reindirizzo delle missioni in corso. I risultati di tale valutazione sono resi pubblici e includono, tra l’altro, un’analisi del processo di selezione e della governance, del bilancio, dell’obiettivo e dei progressi conseguiti.
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