Art. 7 · Principi del programma

Art. 7

Principi del programma

In vigore dal 28 apr 2021
Principi del programma 1.   Le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito del programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e nel quadro dell’EIT riguardano esclusivamente le applicazioni civili. Non sono consentiti storni di bilancio tra l’importo assegnato al programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e all’EIT e l’importo assegnato al programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c); sono inoltre evitate inutili duplicazioni fra i due programmi. 2.   Il programma assicura un approccio multidisciplinare e prevede, se del caso, l’integrazione delle scienze sociali e umane in tutti i poli tematici e in tutte le attività sviluppate nell’ambito del programma, compresi specifici inviti a presentare proposte su temi riguardanti le scienze sociali e umane. 3.   Le parti collaborative del programma garantiscono un equilibrio tra i livelli di TRL inferiori e superiori, coprendo così l’intera catena del valore. 4.   Il programma garantisce la promozione e l’integrazione efficaci della cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell’Unione, degli impegni internazionali e, se del caso, della reciprocità. 5.   Il programma aiuta i paesi oggetto dell’ampliamento ad accrescere la loro partecipazione e a promuovere un’ampia copertura geografica nei progetti collaborativi, anche diffondendo l’eccellenza scientifica, rafforzando nuovi rapporti di collaborazione, stimolando la circolazione dei cervelli nonché attuando l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 5. A tali sforzi corrispondono misure proporzionate prese dagli Stati membri, anche mediante la fissazione di stipendi allettanti per i ricercatori, con il sostegno dei fondi dell’Unione, nazionali e regionali. Senza pregiudicare i criteri di eccellenza, si presta particolare attenzione all’equilibrio geografico, a seconda della situazione nel settore della R&I interessato, nei comitati di valutazione e negli organismi quali i comitati e i gruppi di esperti. 6.   Il programma garantisce l’efficace promozione di pari opportunità per tutti e l’attuazione dell’integrazione di genere, compresa l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Mira inoltre ad affrontare le cause dello squilibrio di genere. Si presta particolare attenzione a garantire, per quanto possibile, l’equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti. 7.   Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell’Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L’allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi dell’Unione. 8.   Il programma contribuisce a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell’Unione in ricerca e sviluppo. 9.   Nell’attuazione del programma, la Commissione continua a mirare alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione degli oneri per richiedenti e beneficiari. 10.   Nell’ambito dell’obiettivo generale dell’Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell’Unione e nei fondi dell’Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L’integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I. 11.   Il programma promuove la co-creazione e la co-progettazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini e della società civile. 12.   Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di R&I, preservando così l’interesse pubblico. 13.   La Commissione o l’organismo di finanziamento competente provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell’invito a presentare proposte, in particolare il modello di convenzione di sovvenzione applicabile.
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