Art. 53 · Audit

Art. 53

Audit

In vigore dal 28 apr 2021
Audit 1.   Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit devono essere chiare, coerenti e uniformi per l’insieme del programma. 2.   La strategia di audit del programma è basata sull’audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell’ambito dell’intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte ad audit solo una volta e relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili. 3.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può inoltre fare affidamento su audit di sistemi e processi a livello di beneficiario. Tali audit sono facoltativi per taluni tipi di beneficiari e consistono di un esame dei sistemi e dei processi di un beneficiario, integrato da un audit delle operazioni. Essi sono effettuati da un revisore indipendente competente qualificato a svolgere revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Gli audit di sistemi e processi possono essere utilizzati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riconsiderare il livello degli audit ex post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari. 4.   A norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all’utilizzo dei contributi dell’Unione effettuati da altre persone o entità indipendenti e competenti, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione. 5.   Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo. 6.   La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit allo scopo di garantire un’applicazione e un’interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma.
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