Art. 51 · Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

Art. 51

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

In vigore dal 28 apr 2021
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento 1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati (anche per i premi), fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi, riservando particolare attenzione all’individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte. 3.   La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di R&I del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l’impatto del programma. 4.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’.
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