Art. 50 · Sorveglianza e rendicontazione

Art. 50

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 28 apr 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   La Commissione sorveglia costantemente la gestione e l’attuazione del programma, del programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e delle attività dell’EIT. Al fine di migliorare la trasparenza, i dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sul sito web della Commissione in base all’ultimo aggiornamento. In particolare, i dati per i progetti finanziati nell’ambito del CER, dei partenariati europei, delle missioni, del CEI e dell’EIT sono inclusi nella stessa banca dati. La banca dati comprende: a) gli indicatori corredati di scadenze da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all’ e definiti nell’allegato V sulla base delle modalità di impatto; b) informazioni concernenti il livello di integrazione delle scienze sociali e umane, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, i progressi nella partecipazione dei paesi oggetto dell’ampliamento, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l’evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori, l’utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea, l’uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i comitati e i gruppi consultivi, i «marchi di eccellenza», i partenariati europei nonché il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri programmi dell’Unione, le infrastrutture di ricerca, i tempi per la concessione delle sovvenzioni, il livello di cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della società civile; c) i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un’analisi specifica, anche per area di intervento; d) il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità. 2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato V riguardo agli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi nonché di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. 3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma, senza aumentare l’onere amministrativo per i beneficiari. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri. 4.   L’analisi qualitativa della Commissione e degli organismi di finanziamento dell’Unione o nazionali integra per quanto possibile i dati quantitativi. 5.   Le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea sono sorvegliate e riesaminate nel contesto dei programmi di lavoro.
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