Art. 49 · Nomina di esperti esterni indipendenti

Art. 49

Nomina di esperti esterni indipendenti

In vigore dal 28 apr 2021
Nomina di esperti esterni indipendenti 1.   Gli esperti esterni indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse individuali e mediante inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire una banca dati di candidati. In deroga all’articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può selezionare in modo trasparente qualsiasi esperto individuale dotato delle adeguate competenze ma non incluso nella banca dati, a condizione che l’invito a manifestare interesse non abbia consentito di individuare esperti esterni indipendenti idonei. Tali esperti dichiarano la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi del programma. 2.   Conformemente all’articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, e in casi eccezionali, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello. Tali costi sono coperti dal programma. 3.   In aggiunta alle informazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nominativi degli esperti esterni indipendenti nominati a titolo personale che valutano le domande di sovvenzione sono pubblicati unitamente al relativo settore di competenza almeno una volta l’anno sul sito web della Commissione o dell’organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). 4.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta le misure adeguate per prevenire conflitti di interessi riguardanti la partecipazione di esperti esterni indipendenti, conformemente all’articolo 61 e all’articolo 150, paragrafo 5, del regolamento finanziario. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicura che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione. 5.   All’atto della nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di competenze, esperienze, conoscenze nonché di specializzazione, in particolare in materia di scienze sociali e umane, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell’ambito in cui si iscrive l’azione. 6.   Ove opportuno, per ciascuna proposta è assicurato un numero adeguato di esperti esterni indipendenti a garanzia della qualità della valutazione. 7.   Le informazioni sul livello di retribuzione di tutti gli esperti esterni indipendenti sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
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