Art. 41 · Diritti di accesso

Art. 41

Diritti di accesso

In vigore dal 28 apr 2021
Diritti di accesso 1.   Le richieste di esercitare diritti di accesso e di rinunciare ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto. 2.   Salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sublicenze. 3.   Prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, i beneficiari si informano a vicenda di qualsiasi restrizione nell’accesso alle loro conoscenze preesistenti. 4.   Se un beneficiario cessa di partecipare a un’azione, il suo obbligo di concedere l’accesso non viene meno. 5.   Se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere che non abbia più diritti di accesso. 6.   I beneficiari concedono l’accesso: a) ai loro risultati, a titolo gratuito, a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti; b) alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3; l’accesso è concesso a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione; c) ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3, alle loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire. 7.   Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l’accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3, alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che: a) sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; b) sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e c) abbia bisogno dell’accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario, conformemente agli obblighi del beneficiario in materia di sfruttamento. L’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire. 8.   Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell’azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso. 9.   I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell’Unione. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi. Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei beneficiari. Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico «Sicurezza civile per la società», i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è soggetto a un accordo bilaterale che definisca le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti di accesso siano utilizzati solo per le finalità previste e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione richiedente notifica tali richieste a tutti gli Stati membri. 10.   Il programma di lavoro può prevedere, se del caso, diritti di accesso supplementari.
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