Art. 40 · Trasferimento e concessione di licenze

Art. 40

Trasferimento e concessione di licenze

In vigore dal 28 apr 2021
Trasferimento e concessione di licenze 1.   I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest’ultimo abbia l’obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento. 2.   Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godano ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica contiene informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso. Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, un beneficiario può opporsi al trasferimento della proprietà dei risultati da parte di un altro beneficiario se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non ha luogo fino a quando non sia stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito. 3.   I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi. È possibile concedere licenze esclusive sui risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro diritti di accesso. 4.   Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se: a) i beneficiari che hanno prodotto i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione; b) il trasferimento o la concessione di licenze è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e c) il trasferimento o la concessione di licenze non è compatibile con gli interessi dell’Unione. Qualora sia previsto il diritto di opposizione, il beneficiario comunica preventivamente l’intenzione di trasferire la proprietà dei risultati o concedere una licenza esclusiva sui risultati. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell’Unione.
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