Art. 38 · Proprietà e tutela

Art. 38

Proprietà e tutela

In vigore dal 28 apr 2021
Proprietà e tutela 1.   I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi nella convenzione di sovvenzione. Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se: a) hanno prodotto i risultati congiuntamente; e b) non è possibile: i) stabilire il rispettivo contributo di ciascuno; o ii) separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela. I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente convenuto nell’accordo consortile o nell’accordo di comproprietà, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati di proprietà comune (senza il diritto di cedere sublicenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un’equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà. 2.   I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale ed eventuali altri interessi legittimi. Nel decidere in merito alla tutela prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell’ambito dell’azione.
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