Art. 36 · Costi ammissibili

Art. 36

Costi ammissibili

In vigore dal 28 apr 2021
Costi ammissibili 1.   In aggiunta ai criteri di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto sono ammissibili costi relativi al personale fino alla concorrenza della retribuzione che una persona percepirebbe per il lavoro svolto in progetti R&I finanziati da regimi nazionali, compresi i contributi previdenziali e gli altri costi connessi alla retribuzione del personale assegnato all’azione, derivanti dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro. 2.   In deroga all’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato. 3.   In deroga all’articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell’azione. 4.   I beneficiari possono avvalersi delle loro consuete prassi contabili per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un’azione, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione, in conformità del presente regolamento e dell’articolo 186 del regolamento finanziario. 5.   In deroga all’articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l’importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle consuete prassi contabili è pari o superiore a 325 000 EUR. I certificati relativi ai rendiconti finanziari possono essere rilasciati da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente, in conformità dell’articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario. 6.   Se del caso, per le azioni di formazione e mobilità Marie Skłodowska-Curie, il contributo dell’Unione tiene debitamente conto di eventuali costi aggiuntivi del beneficiario relativi a congedo di maternità, congedo parentale, congedo di malattia, congedo speciale o cambiamento dell’organizzazione di accoglienza o cambiamento dello status familiare del ricercatore durante il periodo di validità della convenzione di sovvenzione. 7.   I costi relativi all’accesso aperto, compresi i piani di gestione dei dati, sono ammissibili al rimborso secondo quanto ulteriormente stipulato nella convenzione di sovvenzione.
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