Art. 33
Convenzioni di sovvenzione
In vigore dal 28 apr 2021
Convenzioni di sovvenzione
1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora modelli di convenzione di sovvenzione tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i beneficiari conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente un modello di convenzione di sovvenzione, anche ai fini di un’ulteriore semplificazione per i beneficiari, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al riesame di tale modello di convenzione di sovvenzione.
2. Le convenzioni di sovvenzione stabiliscono i diritti e gli obblighi dei beneficiari, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Stabiliscono inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano beneficiari nel corso dell’attuazione dell’azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore.
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