Art. 30 · Procedura di riesame della valutazione, richieste di informazioni e reclami

Art. 30

Procedura di riesame della valutazione, richieste di informazioni e reclami

In vigore dal 28 apr 2021
Procedura di riesame della valutazione, richieste di informazioni e reclami 1.   Un richiedente può domandare il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta (31). 2.   Unicamente gli aspetti procedurali della valutazione possono formare oggetto di una richiesta di riesame della valutazione. La valutazione del merito della proposta non è soggetto al riesame della valutazione. 3.   Una richiesta di riesame della valutazione fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione. Un comitato di riesame della valutazione fornisce un parere sugli aspetti procedurali della valutazione ed è presieduto e comprende personale della Commissione o dell’organismo di finanziamento pertinente che non ha partecipato alla valutazione delle proposte. Il comitato di riesame della valutazione può raccomandare una delle azioni seguenti: a) nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione; o b) conferma della valutazione iniziale. 4.   Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di tale riesame. 5.   La Commissione assicura che vi sia una procedura che permetta ai partecipanti di presentare direttamente richieste di informazioni e reclami in merito al loro coinvolgimento nel programma. Le informazioni su come registrare tali richieste e reclami sono messe a disposizione online.
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