Art. 29 · Valutazione

Art. 29

Valutazione

In vigore dal 28 apr 2021
Valutazione 1.   Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, composto da esperti esterni indipendenti. Per le attività del CEI, le missioni e in casi debitamente giustificati illustrati nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può essere composto in parte o, nel caso di azioni di coordinamento e di supporto, del tutto o in parte da rappresentanti delle istituzioni od organismi dell’Unione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario. Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti. 2.   Se del caso, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base: a) al punteggio ottenuto nella valutazione; b) al contributo apportato al conseguimento di obiettivi strategici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti, segnatamente per le attività dell’Apripista, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione. Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti delle proposte nella misura in cui questi sono necessari per garantire la coerenza dell’approccio di portafoglio. Tali adeguamenti sono conformi alle condizioni di partecipazione e rispettano il principio della parità di trattamento. Il comitato di programma è informato di tali casi. 3.   Il processo di valutazione è concepito in modo tale da evitare conflitti di interessi e parzialità. È garantita la trasparenza dei criteri di valutazione e del metodo di attribuzione del punteggio alla proposta. 4.   In conformità dell’articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti ricevono informazioni in tutte le fasi della valutazione e, se la proposta è respinta, sono informati dei motivi del rigetto. 5.   I soggetti giuridici stabiliti in paesi con basse prestazioni in materia di R&I che hanno partecipato con successo alla componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» ricevono, su richiesta, un resoconto della loro partecipazione, che può accompagnare le proposte nell’ambito delle parti collaborative del programma da essi coordinate.
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