Art. 27
Capacità finanziaria dei richiedenti
In vigore dal 28 apr 2021
Capacità finanziaria dei richiedenti
1. In aggiunta alle eccezioni di cui all’articolo 198, paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell’Unione richiesto per l’azione è pari o superiore a 500 000 EUR.
2. Nonostante il paragrafo 1, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria di un richiedente o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di R&I dell’Unione, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verifica anche la capacità finanziaria di altri richiedenti, o dei coordinatori anche quando il finanziamento richiesto è al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.
3. Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, ne è verificata la capacità finanziaria.
4. Qualora la capacità finanziaria di un richiedente sia debole, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un’entità affiliata.
5. Il contributo al meccanismo di cui all’ del presente regolamento è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 152 del regolamento finanziario. Non sono accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.
Storico versioni
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