Art. 26 · Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

Art. 26

Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

In vigore dal 28 apr 2021
Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative 1.   Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (29) e 2014/25/UE (30) del Parlamento europeo e del Consiglio. 2.   Le procedure di appalto: a) rispettano le norme in materia di concorrenza e i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità; b) possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura (multiple sourcing); c) prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l’assenza di conflitti di interessi. In caso di appalti precommerciali, se del caso e fatti salvi i principi di cui alla lettera a), la procedura di appalto può essere semplificata o accelerata e può prevedere condizioni specifiche, ad esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati. 3.   Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi a tali risultati. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell’amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all’appalto precommerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver consultato il contraente sui motivi del mancato sfruttamento, possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
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